Descrizione
Care Concittadine,
Cari Concittadini,
Con riferimento alle indicazioni riportate nelle FAQ del Governo, con particolare riguardo a quelle del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), ho il piacere di informarvi che:
1. È consentito a chiunque ne disponga in qualità di proprietario o ne abbia il possesso, recarsi a coltivare il proprio orto per l’autoproduzione personale o familiare (dunque, anche non professionale) di beni alimentari, ancorché esso sia ubicato in un comune diverso da quello di residenza.
2. La suddetta possibilità viene categoricamente meno allorché si dovesse trattare di un orticello hobbistico annesso alla casa di vacanza. Più esplicitamente: è vietato recarsi a coltivare l’orto quando questo sia ubicato nell’ambito perimetrico della seconda casa, o sia ad essa contigua, ovvero sia ubicato a distanza relativamente breve da essa. Vale a dire: la coltivazione dell’orto non deve costituire un pretesto per recarsi nella seconda casa.
3. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al punto 1.) devono portare con sé l’autodichiarazione nella quale sia indicato il percorso più breve per raggiungere l’orto.
4. Deve essere accertabile la proprietà o il possesso dell’agro adibito ad orto.
Venaus, 19aprile 2020.
Il Sindaco
Prof. Avernino Di Croce
Cari Concittadini,
Con riferimento alle indicazioni riportate nelle FAQ del Governo, con particolare riguardo a quelle del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), ho il piacere di informarvi che:
1. È consentito a chiunque ne disponga in qualità di proprietario o ne abbia il possesso, recarsi a coltivare il proprio orto per l’autoproduzione personale o familiare (dunque, anche non professionale) di beni alimentari, ancorché esso sia ubicato in un comune diverso da quello di residenza.
2. La suddetta possibilità viene categoricamente meno allorché si dovesse trattare di un orticello hobbistico annesso alla casa di vacanza. Più esplicitamente: è vietato recarsi a coltivare l’orto quando questo sia ubicato nell’ambito perimetrico della seconda casa, o sia ad essa contigua, ovvero sia ubicato a distanza relativamente breve da essa. Vale a dire: la coltivazione dell’orto non deve costituire un pretesto per recarsi nella seconda casa.
3. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al punto 1.) devono portare con sé l’autodichiarazione nella quale sia indicato il percorso più breve per raggiungere l’orto.
4. Deve essere accertabile la proprietà o il possesso dell’agro adibito ad orto.
Venaus, 19aprile 2020.
Il Sindaco
Prof. Avernino Di Croce
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Last edit: 20/04/2020 09:25:15